Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 15/12/1987 (Rv. 456481 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - CONTESTAZIONI SULLA LIQUIDITÀ E SCADENZA DEL CREDITO CEDUTO - GIUDIZIO RELATIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA CEDENTE, CESSIONARIO E DEBITORE CEDUTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO CEDUTO - CONTESTAZIONI SULLA LIQUIDITÀ E SCADENZA DEL CREDITO CEDUTO - GIUDIZIO RELATIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA CEDENTE, CESSIONARIO E DEBITORE CEDUTO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al giudizio in cui sia opposto in compensazione un credito ceduto la contestazione relativa alla liquidità ed alla scadenza del detto credito non comporta litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., tra cedente, cessionario e debitore ceduto, in quanto il rapporto tra cedente e cessionario - sia nel caso in cui la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, sia nel caso in cui sia stata da costui accettata - rimane autonomo e distinto da quello tra cessionario e debitore ceduto e così pure dal rapporto tra cedente e debitore ceduto e non si tratta di un rapporto giuridico sostanziale unico comune a più soggetti. (V 0592/87, mass n 450323; (V 1536/85, mass n 439532; (Conf 1924/75, mass n 375617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)