diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 921 del 09/02/1980 (Rv. 404359 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL LUCRO CESSANTE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA IL REDDITO SPERATO E QUELLO CONSEGUITO DALLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404359-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL LUCRO CESSANTE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA IL REDDITO SPERATO E QUELLO CONSEGUITO DALLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE.*

Il giudice, nel formare il proprio convincimento, puo superare il principio dispositivo e quello del contraddittorio qualora si avvalga, anche senza un esplicito richiamo delle parti, del suo potere discrezionale di fare ricorso al notorio e di fondare cosi la decisione su circostanze non vagliate ne controllate dalle parti. (nella specie, per accertare il lucro cessante, costituito dalla differenza fra il reddito sperato e quello in realta realizzato dalla locazione di un immobile, i giudici del merito hanno limitato ad un solo quinquennio il periodo durante il quale operare tale differenza, sulla base della nozione di comune esperienza per la quale il reddito degli immobili e legato al mercato e non e mai elevato, perche viene compensato dalla continua rivalutazione dovuta all'inflazione, per cui diminuisce progressivamente, cio che comporta il suo godimento nella misura iniziale solo per un certo tempo). (Conf 1944/75, mass n 375642, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)