Sez. L, Sentenza n. 1944 del 17/05/1975 (Rv. 375642 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONE D'INVALIDITA - CAPACITA DI LAVORO - COLTIVATRICI DIRETTE - SICILIA - ESCLUSIONE DA LAVORI PESANTI - FATTO NOTORIO - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - PENSIONE D'INVALIDITA - CAPACITA DI LAVORO - COLTIVATRICI DIRETTE - SICILIA - ESCLUSIONE DA LAVORI PESANTI - FATTO NOTORIO - INSUSSISTENZA.*
La facolta del giudice di ricorrere al fatto notorio deroga cosi al principio dispositivo, secondo cui la decisione deve essere fondata sulle prove fornite dalle parti, come al principio del contraddittorio, potendo la decisione fondarsi su circostanze non vagliate ne controllate dalle parti: cio impone un'eccezione rigorosa della nozione, alla cui stregua fatto notorio e solo quello acquisito dalla collettivita con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, anche in una limitata zona del territorio nazionale. Non risponde a tali caratteri la circostanza - erroneamente ritenuta notoria dal giudice del merito, al fine di negare il diritto alla pensione d'invalidita - secondo cui in Sicilia le Donne, anche se coltivatrici dirette, non sarebbero adibite ai lavori pesanti propri di un bracciante agricolo, essendo anzi ragionevole ritenere che, nelle famiglie contadine, la donna compia tutti i lavori agricoli, compresi quelli non riservati a lei per tradizione o per natura. (V 874/74, mass n 368769; 3280/72, mass n 361103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)