Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3011 del 03/02/2017 (Rv. 643143 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992 – Applicabilità ad enti emanazione dello Stato (Università) – Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esenzione prevista dalla norma agevolatrice di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 è di stretta interpretazione, sicché non può essere applicata in senso estensivo, ricomprendendo nella nozione di Stato anche enti, come le pubbliche Università, che, pur essendo emanazione statale, non rivestono, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 168 del 1989, la qualità di organi, bensì quella di enti pubblici autonomi, dotati di personalità giuridica propria nonché di un proprio statuto e regolamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 06/05/1989 num. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)