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Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 28/02/2007 (Rv. 594577 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Dal lato passivo - Nozione - Titolarità passiva del rapporto controverso - Difetto Eccepibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594577-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Il difetto di legittimazione passiva riguardo all'obbligo di corresponsione delle indennità espropriative, da intendere come effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, sicché la parte, rimasta contumace nel giudizio di merito, non può sollevare la questione per la prima volta in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)