Sez. L, Sentenza n. 3423 del 07/06/1985 (Rv. 441083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AMMISSIBILITÀ DELLA REVOCA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AMMISSIBILITÀ DELLA REVOCA.*
Il diritto alla pensione d'Invalidità non diviene intangibile anche quando sia accertato con sentenza passata in giudicato avendo la pronuncia in materia valore di giudicato "rebus sic stantibus", ne consegue che l'INPS può revocare il provvedimento di concessione, emesso a seguito della decisione giurisdizionale, allorché accerti che, per fatti sopravvenuti, il pensionato abbia riacquistato la capacità di guadagno superiore ai limiti di legge. (V 1322/85, mass n 439406).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)