Sez. L, Sentenza n. 1322 del 15/02/1985 (Rv. 439406 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - FACOLTÀ DELL'I.N.P.S. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - FACOLTÀ DELL'I.N.P.S. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La facoltà dell'INPS di revocare la pensione d'Invalidità, nello Esercizio dei propri poteri di autotutela (e quindi senza necessità di adire l'autorità giudiziaria), quando l'assicurato abbia recuperato la propria capacità oltre i limiti pensionabili (art. 10 ultimo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), sussiste anche quando il diritto alla pensione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, tenuto conto che tale pronuncia, se preclude una diversa valutazione dei fatti in essa accertati, non osta ad un successivo riscontro del venir meno dello stato invalidante in relazione ad un sopravvenuto miglioramento delle condizioni del soggetto (ravvisabile anche con riguardo ad affezioni che siano state riconosciute come permanenti con la suddetta sentenza). (V 1884/81, mass n 412570).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)