Sez. L, Sentenza n. 1148 del 04/02/1998 (Rv. 512223 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni - Legislazione applicabile " ratione temporis " - Art. 6 legge n. 6 legge n. 48 del 1988 - Salvezza dei rapporti sorti sotto il vigore dei precedenti decreti decaduti - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, già regolata dall'art. 1 D.L. 1985 n. 688, convertito in legge n. 11 del 1986, è stata successivamente disciplinata da numerosi decreti legge non convertiti fino al D.L. n. 536 del 1987, convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988, che, all'art. 6, ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti legge non convertiti; ne consegue che, in ipotesi di cessione di crediti posta in essere nel corso del dicembre 1987, la fattispecie ricade sotto il vigore del D.L. n. 442 del 1987 e non sotto il vigore della legge n. 11 del 1986.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1997 num. 442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)