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Sez. L, Sentenza n. 4954 del 20/05/1994 (Rv. 486706 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mediante cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato, altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici - Limitazione ai crediti riferibili a titolo originario al datore di lavoro - Disciplina anteriore alla legge n. 48 del 1988 - Portata.
Stato
decisa il 1994-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486706-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La facoltà dei datori di lavoro di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed accessori mediante cessione di crediti maturati nei confronti dello stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, è stata limitata ai crediti riferibili a titolo originario al datore di lavoro cedente soltanto per effetto dell'art. 1, comma 26, legge 29 febbraio 1988, n. 48, mentre nel regime dell'art. 1, comma nono, della previgente legge 31 gennaio 1986 n. 11 (di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688) doveva ritenersi estesa anche ai crediti provenienti da terzi al datore di lavoro, come implicitamente confermato dalla norma più recente, la quale, introducendo la suddetta limitazione, l'ha fatta precedere da espressa previsione di conservazione della validità delle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione modificatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)