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Sez. 1, Sentenza n. 164 del 16/01/1975 (Rv. 373340 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO - RADIOAUDIZIONI - CANONE DI ABBONAMENTO - TELEVISIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - FONDAMENTO - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO - NATURA TRIBUTARIA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373340-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO - RADIOAUDIZIONI - CANONE DI ABBONAMENTO - TELEVISIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - FONDAMENTO - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO - NATURA TRIBUTARIA - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*

Il servizio radio-televisivo costituisce un pubblico servizio, affidato in concessione alla RAI, e rivolto a soddisfare prevalenti interessi della collettivita e non quello specifico del singolo utente, il quale diventa tale ed e obbligato al pagamento del canone non in virtu di una sua manifestazione negoziale specificamente diretta ad ottenere la prestazione fornita dalla RAI, ma per la sola detenzione di un apparecchio di ricezione. Da tanto consegue che il rapporto obbligatorio attinente al suindicato canone ha carattere tributario e che, pertanto, la Competenza a decidere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di tale canone, intimata a norma del tu 14 aprile 1910 n 639, appartiene alla Competenza del tribunale ai sensi dell'art 9 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 21/02/1938 num. 246 CORTE COST., DPR 26/01/1952 num. 180 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)