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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1922 del 02/02/2016 (Rv. 638906 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO | Canone Rai - Richiesta di oscuramento canali - Estinzione dell'obbligo di pagare il canone - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638906-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO

La richiesta di oscuramento dei canali Rai da parte del contribuente non rientra nel novero dei fatti estintivi dell'obbligo di pagamento del canone previsti dall'art. 10 del r.d. n. 246 del 1938, atteso che detto canone costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/02/1938 num. 246 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)