Sez. L, Sentenza n. 3798 del 19/08/1977 (Rv. 387467 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE - TRANSAZIONE O RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE - TRANSAZIONE O RINUNCIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La quietanza, di regola, e un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perche concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, ne puo assurgere al valore di confessione. Non puo escludersi che la quietanza attesti una piu ampia convenzione liberatoria, come la transazione o la rinuncia abdicativa, ma occorre, al riguardo, che di tali negozi la quietanza abbia i necessari requisiti, e cioe che essa esprima la volonta di dismettere un diritto certo. (V 1445/73, mass n 364162).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)