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Sez. L, Sentenza n. 4960 del 01/08/1986 (Rv. 447638 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVE) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - RICEVUTE DI PAGAMENTO - DIFFERENZE - VALORE PROBATORIO RISPETTIVO.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447638-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVE) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - RICEVUTE DI PAGAMENTO - DIFFERENZE - VALORE PROBATORIO RISPETTIVO.*

La ricevuta di pagamento, in quanto espressiva dell'attestazione unilaterale del creditore in ordine al pagamento, si differenzia dalla fattura, la quale costituisce un documento destinato a far risultare gli elementi attinenti all'esecuzione di un contratto già concluso; pertanto, la fattura, pur assurgendo, in caso di accettazione da parte del destinatario, ad elemento di prova in ordine all'esistenza del rapporto intercorso fra le parti, non acquista, nell'opposto caso di contestazione, efficacia probatoria, dovendo le dichiarazioni che il suo autore unilateralmente affida al documento risultare non contraddette da altri obiettivi e concludenti elementi di prova, Atti ad inficiarne la veridicità e l'attendibilità. (V 3798/77, mass n 387467; (V 2198/72, mass n 359477; (V 1094/71, mass n 351153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2708

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)