Sez. L, Sentenza n. 1916 del 16/02/1993 (Rv. 480938 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio del rito speciale al rito ordinario | Presupposto - Qualificazione del rapporto come estraneo alla previsione dell'art. 409 cod. proc. civ. sulla base esclusiva dell'atto introduttivo - Diversa qualificazione evincibile dalle risultanze probatorie o dalle eccezioni del convenuto - Influenza - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Passaggio del rito speciale al rito ordinario
Anche ai fini degli artt. 427 e 439 cod. proc. civ., la competenza si determina con riferimento alla domanda e, in particolare, al "petitum" ed alla "causa petendi" con essa esposti, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima. Pertanto, l'obbligo del giudice di provvedere al mutamento del rito, ove la causa concerna un rapporto diverso da quelli menzionati dall'art. 409 cod. proc. civ., sussiste solo quando il rapporto dedotto in giudizio dall'attore si presenti fin dall'atto introduttivo della causa come estraneo alla previsione di tale norma, e non anche quando l'estraneità emerga a seguito dei risultati dell'istruzione probatoria, poiché questi, al pari delle eventuali eccezioni del convenuto circa l'inesistenza del rapporto controverso o la natura del medesimo, attengono al merito della pretesa, di cui possono, in ipotesi, determinare il rigetto, ferma la possibilità di esercizio, davanti al giudice competente, di altra azione fondata sulla diversa qualificazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)