Sez. 3, Sentenza n. 5544 del 17/06/1996 (Rv. 498120 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO | Qualificazione del rapporto come estraneo alla categoria di quelli per i quali ha previsto il rito del lavoro - Momento rilevante della diversa qualificazione risultante dalle risultanze probatorie - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO
Nelle cause indicate dagli artt. 30 comma secondo e 45 comma secondo della legge n. 392 del 1978, soggette (fino alla data del 29 aprile 1995 - trattandosi di disposizione abrogate con decorrenza dal successivo 30 aprile dall'art. 89 legge 26 novembre 1990 n. 353) alla disciplina della cause di lavoro, il giudice ha l'obbligo di provvedere al mutamento del rito, ai sensi dell'art. 49 della citata legge, solo quando la controversia si presenti, sin dall'atto introduttivo del giudizio, estranea alla materia prevista dai predetti artt. 30 e 45 e non quando l'estraneità emerga al momento della decisione di merito, come conseguenza dell'accertamento e dell'istruzione probatoria effettuati per pervenire alla decisione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 49, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)