Sez. 3, Sentenza n. 8885 del 19/08/1991 (Rv. 473540 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere | Art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - Eccezione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 35, 41 e 44 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Contratti agrari - Diritto di ripresa (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in relazione agli artt. 35, 41 e 44 della Costituzione, in quanto la sottoposizione del diritto di ripresa in tema di contratti agrari a talune condizioni le quali hanno riguardo alla capacità lavorativa del concedente e dei componenti della sua famiglia non è in contrasto con i principi costituzionali della tutela del lavoro, della subordinazione della iniziativa economica privata a finalità sociali e del razionale sfruttamento del suolo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)