Sez. 3, Sentenza n. 4495 del 21/04/1995 (Rv. 491966 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - IN GENERE | Limite alla conversione - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del concedente - Eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 10 della legge n. 29 del 1990 - Manifesta infondatezza.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - IN GENERE
In tema di conversione in affitto dei contratti agrari associativi, le disposizioni degli artt. 2, 3, 4 e 10 legge n. 29 del 1990 - i quali hanno introdotto, modificando la legge n. 203 del 1982, come presupposto non compatibile con la conversione degli indicati contratti senza il consenso del concedente, il possesso, da parte di questi, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge n. 203 cit. - manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3, 41 e 44 Cost., in quanto le richiamate disposizioni legislative riguardano limiti temporali, nel possesso di determinate qualità soggettive per l'esercizio di un diritto, la cui fissazione rientra nella facoltà discrezionale del legislatore, esercitata, peraltro, coerentemente con la direttiva di sfavore per l'istituto della mezzadria sottesa alla legislazione in questione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 44, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 3, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 4 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)