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Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Art. 139 c.p.c. - Ufficio del destinatario - Nozione.
Stato
decisa il 2025-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676721-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Per ufficio del destinatario - presso il quale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., può essere validamente eseguita la notifica - deve intendersi il luogo ove questi presta servizio o svolga un'attività lavorativa (sia essa organizzata o diretta in proprio ovvero alle dipendenze di altri), nel quale, peraltro, non è necessario che egli sia fisicamente presente in modo abituale o costante, essendo sufficiente che sussista un collegamento stabile, suscettibile di fondare una presunzione di reperibilità e conseguente conoscibilità dell'atto consegnato.

Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)