Sez. U - , Sentenza n. 26857 del 14/11/2017 (Rv. 645917 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezioni dell'ordine degli avvocati - Reclamo - Ufficio dove effettuare la notifica - Sede del COA - Legittimità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE
Il reclamo in tema di elezioni dell’ordine di avvocati può essere notificato presso la sede del COA, in quanto per il consigliere eletto ed esercente le correlative funzioni presso detto consiglio, tale luogo costituisce, ai sensi dell’art. 139, comma 1, c.p.c., «ufficio», che, avendo la propria origine etimologica nel termine “opificium”, deve essere ricondotto al luogo dove si realizza l’opera che si ha il compito di svolgere e, pertanto, non si identifica solo con l’ufficio creato, organizzato o diretto dal destinatario per la trattazione di affari propri, ma anche con quello in cui presta servizio od esercita la sua attività lavorativa, senza che sia necessaria una presenza fisica abituale e continua nel luogo di lavoro, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione con lo stesso che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 47 art. 29, Legge 31/12/2012 num. 47 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)