Sez. 3, Sentenza n. 5540 del 08/06/1994 (Rv. 486934 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità | Affittuario non coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti, senza il consenso del concedente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Diritto all'indennità per i miglioramenti - Insussistenza a seguito della sentenza n. 692 del 1988 della Corte Costituzionale.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 692 del 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimità del settimo comma dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982 n. 203, l'affittuario non coltivatore diretto non ha diritto di ottenere l'indennità per i miglioramenti eseguiti, senza il consenso del concedente, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)