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Sez. 3, Sentenza n. 2116 del 14/03/1996 (Rv. 496346 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Mezzadri - Miglioramenti eseguiti senza il consenso del concedente prima della entrata in vigore della legge n.203/82 - Diritto alla indennità del mezzadro - Insussistenza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 692 del 1988. Miglioramenti, incrementi e trasformazioni non previste nel contratto o non consentite dal concedente - Esecuzione anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Inosservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente - Estensione del regime delle migliorie ex artt. 17 comma settimo e 38 della legge n. 203 del 1982 - Illegittimità costituzionale (sent. n. 692 del 1988) - Mezzadri - Miglioramenti eseguiti contro la volontà del concedente prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Disciplina applicabile - Diritto del mezzadro all'indennità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496346-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 692 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 comma settimo della legge 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni stabilito nel medesimo articolo agli affittuari, ed, in virtù dell'art. 38 della legge medesima, alle parti dei contratti agrari associativi che alla data di entrata in vigore della legge abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o non consentite dal concedente, deve considerarsi applicabile, per i miglioramenti eseguiti dai mezzadri prima della entrata in vigore della predetta legge, l'art. 8 della legge 18 settembre 1964 n. 756 che riconosce al mezzadro il potere di eseguire miglioramenti anche contro la volontà del concedente, purché siano riconosciuti di sicura utilità dall'I.P.A. (Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura), ed il diritto, quindi, dello stesso ad una indennità.

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 8, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)