Sez. 2, Sentenza n. 11123 del 06/10/1999 (Rv. 530491 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Originaria domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Domanda nuova in appello - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. Infatti, non solo la domanda di arricchimento ha ad oggetto un bene giuridico diverso (indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito) ma introduce nel processo gli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica (il proprio depauperamento e l'altrui locupletazione e in caso di domanda proposta contro la P.A. il riconoscimento dell'"utilitas" della prestazione), elementi privi, invece, di rilievo nell'ambito del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)