Sez. 1, Sentenza n. 8110 del 14/06/2000 (Rv. 537589 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azione di ingiustificato arricchimento - proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
L'azione di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello purché prospettata, senza che siano mutati "causa petendi" e "petitum", sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado. La richiesta identità non sussiste nella ipotesi in cui il creditore di una S.r.l. - intervenuto in una espropriazione mobiliare ai danni di questa, ed aggiudicatosi, poi, all'asta giudiziaria, in qualità di offerente, i beni mobili pignorati di detta società, nello stesso giorno dichiarata fallita -, avendo ottenuto dal pretore, nonostante l'esistenza della procedura fallimentare, l'assegnazione della somma da lui stesso versata come aggiudicatario, senza prendere possesso dei beni aggiudicati, una volta convenuto in giudizio dal curatore per ottenere la restituzione di detta somma, entrata a far parte dell'attivo fallimentare, abbia, in prime cure, fatto valere la nullità della vendita all'asta dei beni, con conseguente richiesta di accertamento della insussistenza di un suo obbligo di restituzione del prezzo pagato, deducendo, invece, in appello, il conseguimento, da parte della procedura fallimentare, di un prezzo non dovuto attraverso la successiva vendita dei beni in questione, con rivendicazione del prezzo pagato da terzi per l'acquisto dei beni stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)