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Sez. 3, Sentenza n. 1519 del 17/09/1970 (Rv. 347370 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - INTRODUZIONE DI UNA NUOVA E DISTINTA CONTROVERSIA ECCEDENTE L'AMBITO DELLA LITE ORIGINARIA - ECCESSO DI MANDATO - RICHIESTA AUTONOMA DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE ALLA RILEVAZIONE DEI DANNI DOMANDATI DALL'ATTORE, NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - ECCESSO DI MANDATO.*
Stato
decisa il 1970-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347370-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - INTRODUZIONE DI UNA NUOVA E DISTINTA CONTROVERSIA ECCEDENTE L'AMBITO DELLA LITE ORIGINARIA - ECCESSO DI MANDATO - RICHIESTA AUTONOMA DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE ALLA RILEVAZIONE DEI DANNI DOMANDATI DALL'ATTORE, NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - ECCESSO DI MANDATO.*

I poteri del procuratore circa la chiamata in causa del terzo sono bene esercitati e sono contenuti nei limiti del mandato quando rimangono immutati l'oggetto della lite e il contenuto della domanda che si intende proporre contro il terzo. Si ha invece eccesso di mandato tutte le volte che si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. E, pertanto, improponibile per eccesso di mandato, un'Azione risarcitoria proposta dal convenuto nei confronti del chiamato in causa, in aggiunta a quella di rilevazione dei danni domandati dalla parte attrice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)