Sez. 2, Sentenza n. 1404 del 16/05/1973 (Rv. 364091 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - DIFENSORI - POTERI - CONDIZIONI - LIMITI - INTRODUZIONE DI NUOVA CONTROVERSIA - CONDOMINO CONVENUTO PER ABUSO DELLA COSA COMUNE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - NULLITA PER DIFETTO DI PROCURA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - DIFENSORI - POTERI - CONDIZIONI - LIMITI - INTRODUZIONE DI NUOVA CONTROVERSIA - CONDOMINO CONVENUTO PER ABUSO DELLA COSA COMUNE - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSICURATORE - NULLITA PER DIFETTO DI PROCURA.*
In difetto di un mandato specifico, i poteri del procuratore circa la chiamata in causa del terzo sono bene esercitati e contenuti nei limiti del mandato solo quando rimangano immutati l'oggetto della lite ed il contenuto della domanda che si intende proporre contro il terzo, mentre si ha eccesso di mandato se si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. Alla stregua di tali criteri correttamente viene dichiarata la nullita - per difetto di procura al difensore - della chiamata in causa della societa assicuratrice da parte di un condominio, convenuto da un condomino con un'Azione di risarcimento di danni conseguenti ad illecito uso di cosa comune. (V 2038/71, mass n 352695; 1612/70, mass n 347524; (V 1519/70, mass n 347370).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)