Sez. L - , Sentenza n. 19316 del 07/07/2021 (Rv. 661718 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Lavoratori a tempo determinato - Trattamenti economici per malattia - Periodi successivi alla cessazione del rapporto - Corresponsione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In tema di lavoro a tempo determinato, l'indennità economica di malattia non può essere corrisposta per periodi successivi alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, né tale disposizione è derogabile dalle parti private, non incidendo sul rapporto di lavoro bensì sul rapporto previdenziale, disciplinato, come il rapporto contributivo, da norme volte alla salvaguardia dell'integrità del bilancio pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)