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Sez. L, Sentenza n. 964 del 19/01/2006 (Rv. 586855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indennità di malattia - Art. 6 legge n.138 del 1943 - Rinvio alla contrattazione collettiva - Condizioni per l'indennizzabilità - Insorgenza della malattia oltre sessanta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero sessanta giorni dopo la sospensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

La disciplina dell'indennità di malattia è rimasta immutata dopo il decreto-legge n.663 del 1979, convertito in legge n.33 del 1980 (limitatosi al trasferimento di competenze all'INPS e a poche innovazioni), sicché le fonti legali in materia risalgono, ancora, alla legge n.138 del 1943 e, in particolare, all'art. 6 e al rinvio formale ad altre fonti ivi enunciato, che fa assumere rilevanza particolare alla contrattazione collettiva nazionale, in difetto di ulteriori interventi di normazione, e alla previsione negoziale di esclusione del diritto all'indennità ove la malattia insorga oltre sessanta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero sessanta giorni dopo la sospensione. Anche a volere dubitare della perdurante vigenza della fonte normativa indicata, la disciplina che pone come condizione per la indennizzabilità della malattia il nesso temporale con la vigenza e l'operatività del rapporto di lavoro risponde alla regola generale per cui le prestazioni temporanee, quale l'indennità di malattia, non possono essere erogate in mancanza di copertura contributiva, non vigendo, per esse, il principio dell'automatismo, per cui le prestazioni sono dovute anche in mancanza di contribuzione, valido solo per la tutela di vecchiaia, invalidità e superstiti (ex art. 40 della legge n.153 del 1969, modificato dall'art. 23 ter del decreto-legge n.267 del 1972, convertito in legge n.485 del 1972). Conseguentemente, ove il rapporto di lavoro sia sospeso senza diritto alle retribuzioni, così come, per tutto il periodo di durata della sospensione, non si eroga la retribuzione, così non si paga la contribuzione all'ente previdenziale, atteso che quest'ultimo si troverebbe esposto a pagare l'indennità anche nei casi in cui non avesse ricevuto contribuzione per un lungo periodo di tempo anteriore al sopraggiungere della malattia. (Nell'applicare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito in fattispecie concernente l'applicazione dell'art.30 CCNL 30 maggio 1991 per i dipendenti delle aziende del settore turismo che negava il diritto all'indennità ai lavoratori sospesi da oltre due mesi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Contr. Coll. 30/05/1991

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)