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Sez. U - , Ordinanza n. 25665 del 04/09/2023 (Rv. 668742 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Motivazione - Integrazione postuma in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2023-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668742-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

L'integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)