Sez. U - , Ordinanza n. 25665 del 04/09/2023 (Rv. 668742 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Motivazione - Integrazione postuma in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
L'integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile un'integrazione postuma effettuata mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)