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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022 (Rv. 664342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Integrazione postuma - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664342-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)