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Sez. L, Sentenza n. 1152 del 04/02/1994 (Rv. 485215 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere | Rigetto della domanda amministrativa per errato calcolo dei contributi necessari e rigetto del ricorso giudiziale per diversa determinazione dei contributi mancanti - Successivo versamento dei contributi volontari nella misura esattamente indicata - Effetto di sanatoria - Conseguenza - Neutralizzazione del periodo di tempo decorso dalla maturazione del diritto e decorrenza relativa del diritto alla pensione.
Stato
decisa il 1994-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485215-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere

Nell'ipotesi in cui la domanda di pensione di vecchiaia sia stata respinta in sede amministrativa sulla base di un errato calcolo da parte dell'I.N.P.S. dei contributi necessari al raggiungimento della base pensionabile, e il ricorso avverso il provvedimento sia stato ugualmente respinto in relazione ad una diversa determinazione del numero dei contributi mancanti, il successivo tempestivo versamento da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, dei contributi volontari nella misura corrispondente a quella esattamente indicata comporta, con effetti di sanatoria, la completa neutralizzazione del periodo di tempo (resosi necessario per l'accertamento del diritto) decorso dall'epoca di maturazione dell'età pensionabile, e conseguentemente il diritto alla pensione con decorrenza da tale data.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)