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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 09/03/1995 (Rv. 491033 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Ritardo dell'I.N.P.S. nel concedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria - Incidenza sulla data di decorrenza della pensione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491033-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI

Nel caso di ritardo da parte dell'INPS nel concedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1432 alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale - prima della quale non è possibile l'esecuzione dei versamenti -, la data di decorrenza della pensione rispetto alla quale i versamenti volontari concorrano all'integrazione del requisito contributivo non è differita alla data dei versamenti, in quanto questi, se intervengono con immediatezza rispetto all'autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva, il ritardo dovendosi addebitare all'inerzia dell'istituto nel concedere la prescritta autorizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)