Sez. 4, Sentenza n. 7202 del 21/11/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227340 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Quantificazione della colpa - Modifica della sentenza gravata - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il precetto di cui al comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen. in tema di divieto di "reformatio in pejus" la decisione con cui il giudice di appello, senza operare alcun aumento di pena, modifichi tuttavia le percentuali di colpa attribuite agli imputati con la sentenza da essi gravata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)