diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7769 del 03/03/1997 Ud. (dep. 06/08/1997) Rv. 208375 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Significato - Divieto di modifica del dispositivo - Possibilità per il giudice di dare in motivazione una valutazione più grave del fatto contestato - Sussistenza - Fattispecie in tema di misure di sicurezza.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208375-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in pejus" in assenza del gravame del pubblico ministero riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza di secondo grado ed il suo concreto contenuto afflittivo, concernente misura e specie di pena nonché tipo di misura di sicurezza, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini di fatto che di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione di secondo grado che, pur escludendo la dichiarazione di abitualità nel reato, aveva mantenuto ferma la misura di sicurezza della libertà vigilata nella stessa durata fissata dal tribunale, ancorandola ad una rinnovata concreta valutazione della pericolosità sociale dell'imputato)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Cod. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)