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Sez. 6, Sentenza n. 46634 del 17/07/2014 Cc. (dep. 12/11/2014) Rv. 261004 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Richiesta a fini processuali - Soggetto imputato per reato di tortura nello Stato richiedente - Fatto qualificabile in termini di reato coperto da prescrizione nell'ordinamento italiano - Accoglibilità della richiesta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261004-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, deve essere negata la consegna a fini processuali di un soggetto imputato di reato di tortura nello Stato richiedente, quando in relazione ai fatti oggetto della richiesta, per come qualificabili nell'ordinamento italiano, è decorso il termine di prescrizione, posto che il sistema giuridico nazionale non prevede il reato specifico di tortura, in quanto tale imprescrittibile, non essendo mai state adattate ed implementate le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU contro la tortura del 10 dicembre 1984, pure ratificata dal nostro Paese con la legge n. 498 del 1988. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva reputato non sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Argentina, con riferimento a fatti che, qualificabili secondo la legge italiana unicamente in termini di lesioni personali e sequestro di persona aggravati, dovevano ritenersi ormai coperti da prescrizione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 13 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 03/11/1988 num. 498, Legge 19/02/1992 num. 219, Tratt. Internaz. 09/12/1987, Tratt. Internaz. 10/12/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)