Sez. 6, Sentenza n. 20150 del 04/03/2015 Cc. (dep. 14/05/2015) Rv. 263396 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione - Richiesta di estradizione - Condizioni ostative - Prescrizione del reato - Accertamento del termine prescrizionale - Riferimento alla legislazione nazionale statuente il trattamento di miglior favore - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna formulata dalle autorità russe in relazione al delitto di truffa, in quanto dalla consumazione di quest'ultimo al primo atto interruttivo della prescrizione era interamente decorso il termine di sei anni previsto, per l'estinzione del predetto reato, dalla legislazione italiana).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)