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Sez. 3, Sentenza n. 10430 del 05/10/1991 (Rv. 474118 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere | Definizione di coltivatore diretto ex art. 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1991-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474118-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere

La definizione di coltivatore diretto contenuta nell'art. 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 è riferibile non soltanto all'ipotesi dell'affitto espressamente considerato dallo stesso art. 6 bensì a tutte le ipotesi di contratto che, contemplate dalla legge n. 203 del 1982, attribuiscono ad un determinato soggetto il compito della coltivazione ed in particolare a quella regolamentata dall'art. 49 con riguardo alla successione degli eredi che abbiano la detta qualifica.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)