Sez. 3, Sentenza n. 8445 del 02/08/1995 (Rv. 493522 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Attività di coltivazione di un fondo di ridotte dimensioni da parte del concedente - Indagine sulla natura dell'attività svolta - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
In tema di contratti agrari, allorquando il concedente esercita attività di coltivazione su di un fondo di ridotta estensione, al fine di stabilire se gli spetti il diritto di ripresa in quanto coltivatore diretto, è necessario stabilire se egli già svolga un'attività omologa a quella che dichiara di voler esercitare sul proprio fondo, una volta che ne avrà riottenuto la disponibilità, in quanto la legge individua una garanzia di effettività ed attuabilità dell'intenzione del riprendente nella riferibilità attuabilità già svolta al genere di quella che egli dichiara di dell'attività già svolta al genere di quella che egli dichiara di voler esercitare. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito la quale, menzionata la modesta estensione del fondo coltivato dal riprendente e le colture praticate, aveva omesso di indicare quali attività erano in concreto dispiegate nella coltivazione dei terreni, nonché la quantità ed il valore delle produzioni ottenute, limitandosi a considerare la scarsa rilevanza delle une e dell'altro nell'economia della parte).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)