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Sez. 2, Sentenza n. 975 del 02/10/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151923 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA IMPLICITA - INIZIATIVA DELLA VITTIMA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151923-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MINACCIA IMPLICITA - INIZIATIVA DELLA VITTIMA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di estorsione sussiste anche quando sia stato la vittima di un furto, di sua iniziativa, ad offrire denaro per il recupero della refurtiva. È ovvio che in tal caso la vittima è costretto a comportarsi nel modo indicato per la minaccia implicita della perdita definitiva della cosa. (Conf. Mass. 148287/81, 147100/80, 143741/79, 142118/79, 140144/78, 136769/77, 123991/73, 105903/67; V. Mass. 145382/80, ivi citate, cui Adde 145387/80, 142275/79, 121062/72 sulla sussistenza del delitto de quo, in caso di minaccia implicita).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)