Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018 (Rv. 650891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Potere di statuire sulle spese - Limiti - provvedimento sulle spese a seguito di espletamento della consulenza - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sindacabilità nel relativo giudizio di merito - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, essendo, peraltro, sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché, se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria, opponibile ex art. 615 c.p.c., come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore della "querela nullitatis".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)