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Sez. 3 - , Sentenza n. 23976 del 26/09/2019 (Rv. 655103 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Mancato accoglimento dell'istanza - Reclamabilità del provvedimento, anche in relazione alla sola statuizione sulle spese - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655103-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva, il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)