Sez. 3 - , Sentenza n. 23976 del 26/09/2019 (Rv. 655103 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Mancato accoglimento dell'istanza - Reclamabilità del provvedimento, anche in relazione alla sola statuizione sulle spese - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva, il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)