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Sez. 1, Sentenza n. 25921 del 23/12/2015 (Rv. 638178 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Onere della prova a carico dell'attore - Sussistenza degli elementi materiali del fatto - Elemento soggettivo - Presunzione - Conseguenze - Prova del danno - Necessità - Danno "in re ipsa" - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638178-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)