Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30214 del 15/12/2017 (Rv. 647287 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE- Prova degli atti di concorrenza sleale - Ricorso alla liquidazione equitativa – Condizioni- Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte territoriale, accertata l’esistenza del danno derivato dall’utilizzazione parassitaria della banca dati della danneggiata ed il conseguente forte incremento del fatturato da parte della società responsabile del fatto, legittimamente aveva fatto ricorso all’utilizzo del criterio equitativo nella liquidazione del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)