Sez. 1, Sentenza n. 58080 del 26/10/2017 Cc. (dep. 29/12/2017) Rv. 271617 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizioni introdotte dall'art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 conv. in legge n. 10 del 2014 - Natura eccezionale e derogatoria della disciplina generale della liberazione anticipata - Conseguenze - Vigenza temporale limitata - Disparità di trattamento - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina della liberazione anticipata "speciale", introdotta dall'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertita in legge 21 febbraio 2014, n. 10 per porre rimedio al sovraffollamento carcerario, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra il 1 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti "a cavallo" della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)