Sez. 1, Sentenza n. 498 del 03/11/2015 Cc. (dep. 08/01/2016) Rv. 265667 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata speciale ex art. 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Omessa inclusione dei condannati ammessi alla liberazione condizionale dal trattamento di maggior favore disposto dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari della liberazione anticipata speciale i condannati ammessi alla liberazione condizionale, avendo voluto il legislatore riservare il beneficio ai soli detenuti in carcere, nell'intento di ovviare all'eccezionale e temporanea situazione emergenziale di sovraffollamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)