Sez. 2, Sentenza n. 332 del 10/02/1970 (Rv. 345216 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE ISTRUTTORE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - POTERI DELLE PARTI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE ISTRUTTORE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - POTERI DELLE PARTI.*
A norma dell'art 280 cod proc civ ogni ordinanza collegiale di rimessione della causa all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria, nella quale le parti sono di nuovo legittimate all'Esercizio dei loro poteri processuali. (Conf 1955-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)