Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973 (Rv. 363420 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - IRRITUALMENTE PRESENTATE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - AMMISSIBILITA DELLE PREDETTE CONCLUSIONI - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - IRRITUALMENTE PRESENTATE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - AMMISSIBILITA DELLE PREDETTE CONCLUSIONI - CONDIZIONI.*
La riapertura della fase istruttoria, ai sensi dell'art 280 cod proc civ, con il rinvio della causa al giudice istruttore da parte del collegio, reinveste le parti nell'Esercizio dei loro poteri processuali. Perche, pero, le conclusioni irritualmente formulate nella precedente fase possano inserirsi nel thema decidendi ed essere prese in esame con la sentenza, occorre che siano riproposte davanti all'istruttore e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni. (V 863/70, mass n 346224; 610/70, mass n 345744; (V 332/70, mass n 345216; 303/68, mass n 331238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 280
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)