diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 14/04/1956 (Rv. 881119 - 01)

TRANSAZIONE - PRINCIPIO RELATIVO ALL'ECCESSIVA ONEROSITÀ - APPLICABILITÀ ALLA TRANSAZIONE - IMPUGNAZIONI IN GENERE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA PER I CAPI NON IMPUGNATI - IMPUGNAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA CONTROPARTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA.
Stato
decisa il 1956-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881119-01

TRANSAZIONE - PRINCIPIO RELATIVO ALL'ECCESSIVA ONEROSITÀ - APPLICABILITÀ ALLA TRANSAZIONE - IMPUGNAZIONI IN GENERE - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA PER I CAPI NON IMPUGNATI - IMPUGNAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA CONTROPARTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA.

A) la transazione è un contratto che rientra nella categoria dei contratti con prestazioni corrispettive e non già in quella dei contratti aleatori. Pertanto ad essa è applicabile il principio relativo alla risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità (art. 1467 e 1469 in relazione all'art. 1965 codice civile) - b) dal principio per cui l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, espresso dall'art. 329 codice di proc. civile, consegue che, una volta proposto avverso una sentenza, ricorso per Cassazione, il diritto all'impugnazione deve ritenersi esaurito per il ricorrente, restando così preclusa allo stesso ogni ulteriore impugnazione, anche se il termine per l'impugnazione medesima non sia ancora decorso. Solo quando le parti della sentenza, cui si era prestata acquiescenza, siano impugnate dalla controparte, il ricorrente potrà, a norma dell'art. 33 4 codice di proc. civile, proporre impugnazione incidentale tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)