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Sez. 2 - , Sentenza n. 4451 del 20/02/2020 (Rv. 657114 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Transazione ad esecuzione differita - Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657114-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua "ratio" sul piano del sinallagma genetico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)