Sez. 1 - , Sentenza n. 1331 del 19/01/2017 (Rv. 643707 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione - Opposizione allo stato passivo ex art. 254 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Rinvio mobile agli artt. 98, 99 e 100 l.fall. - Conseguenze - Appellabilità del decreto - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
L'art. 254, comma 2, del d.lgs. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), nel testo in vigore "ratione temporis", laddove stabilisce che «l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare», contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicchè, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all’esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)