Sez. 1 - , Ordinanza n. 22916 del 27/07/2023 (Rv. 668443 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Marchio - Elementi descrittivi ex art. 13 c.p.i. - Capacità identificativa - Sussistenza – Condizioni - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE
In tema di marchi d'impresa, la validità del segno distintivo non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'utilizzo delle parole "super", "bello", "grasso", anteposte o posposte a termini descrittivi, fosse tale da attribuire attitudine individualizzante al segno nella sua interezza, rispetto alla domanda di contraffazione dei marchi oggetto di precedente registrazione per prodotti agricoli da parte di un'impresa concorrente).
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)